ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA - PUNTEGGIO TESI DI LAUREA - INSINDACABILITA' - T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 13-04-2018, n. 873

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA - PUNTEGGIO TESI DI LAUREA - INSINDACABILITA' - T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 13-04-2018, n. 873

Il giudizio espresso da una Commissione di laurea non è sindacabile per mancata attribuzione di punti relativamente alla presentazione della relazione finale, in quanto lo stesso è espressione di discrezionalità tecnica dell'unica autorità abilitata ad esprimere il voto a seguito della discussione orale della tesi, senza poter essere in ciò condizionata né dalla media dei voti riportata dal candidato nei singoli esami di profitto nel corso degli studi, né dal nulla osta dello stesso relatore della tesi.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 307 del 2018, proposto da

G.M., rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Nimpo in Catanzaro, via De Riso n. 52;

contro

Universita' della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Macri', Umile Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umile Abbruzzese in Rende, via P. Bucci;

per l'annullamento previa sospensione del giudizio finale attribuito alla dott.ssa M.G. dall'Università della Calabria, dipartimento di Fisica, corso di laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie, nella parte in cui è stato espresso il voto di laurea pari a 109/110; del verbale relativo alla seduta di laurea e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o comunque consequenziale e per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento di un voto di laurea pari a 110/110, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per perdita di chance, che saranno provati in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' della Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La dott.ssa G.M. ha adito il Tribunale Amministrativo, al fine di ottenere l'annullamento - previa sospensiva - del giudizio finale attribuitole dall'Università degli studi della Calabria (UNICAL), dipartimento di Fisica, corso di laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie, nella parte in cui è stato espresso il voto di laurea pari a 109/110, assegnandole solo 9,5 punti aggiuntivi, considerato che il voto di partenza era uguale a 99,37 (ovvero 99,4 arrotondando per eccesso).

Indica, come vizi dell'atto, la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, la mancata parametrazione del voto di laurea a precisi e predeterminati criteri valutativi e l'inosservanza dei regolamenti universitari vigenti.

Ha chiesto, altresì, il riconoscimento di un voto di laurea pari a 110/100 e il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per perdita di chance.

Secondo la dott.ssa M., il regolamento didattico del corso di laurea in Scienza dei Minerali Innovativi e per le Nanotecnologie (decreto rettorale n. 3710) "non disciplina la parametrazione del giudizio, soprattutto con riferimento ai bonus da attribuire fino ad un massimo di 11 punti a ciascun candidato". Pertanto, due sono le alternative possibili: a. la Commissione di laurea si sarebbe attenuta rigidamente al regolamento del corso di laurea in Scienza dei Minerali Innovativi e per le Nanotecnologie (decreto rettorale n. 3710) e, in tal caso, non sussistendo una specifica griglia di attribuzione del voto finale, il giudizio attribuito alla candidata sarebbe di certo viziato per difetto di motivazione; b. la Commissione di laurea avrebbe utilizzato il Regolamento per l'assegnazione del "bonus" dell'esame di laurea in fisica di cui all'Allegato n. 7 al decreto rettorale n. 3709 (Regolamento didattico Fisica Triennale).

Altro errore in cui sarebbe incorsa la Commissione esaminatrice, secondo parte ricorrente, consisterebbe nel fatto che non è stato attribuito alcun punteggio dal Presidente della Commissione di laurea, previsto dall'Allegato n. 7 tra un minimo pari a 0 e un massimo pari a 2.

Con il secondo motivo di ricorso, si asserisce, infine, che l'UNICAL avrebbe fornito alla ricorrente un foglio scansionato in pdf di origine sconosciuta e non conoscibile, relativo al punteggio attribuibile per la laurea triennale in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie.

Il ricorso appare manifestamente infondato e, pertanto, deve essere rigettato con decisione in forma semplificata.

Osserva preliminarmente il collegio che il giudizio espresso dalla Commissione di laurea non è sindacabile per mancata attribuzione di punti relativamente alla presentazione della relazione finale, in quanto il giudizio finale è espressione di discrezionalità tecnica e tenuto conto che la commissione costituita per l'esame di laurea è l'unica autorità abilitata ad esprimere il voto a seguito della discussione orale della tesi, senza poter essere in ciò condizionata né dalla media dei voti riportata dal candidato nei singoli esami di profitto nel corso degli studi, né dal nulla osta dello stesso relatore della tesi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2013, n. 4567).

Inoltre, dagli atti versati in giudizio dalla P.A. resistente emerge che, per il corso di laurea triennale in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie, sussiste una specifica tabella di valutazione e che la stessa risulta applicata nel caso di specie. In particolare, in base a quest'ultima griglia valutativa, alla candidata M.G. sono stati attribuiti i punteggi massimi per ciascuna delle voci ivi indicate, per un totale di 9,5 punti, ottenendo così un voto finale di laurea di 109/110.

Pertanto, alla luce delle osservazioni che precedono, considerata la discrezionalità tecnica della Commissione di laurea nell'attribuzione del giudizio finale, si deve ritenere legittimo, perché adeguatamente motivato, il voto di laurea attribuito all'odierna ricorrente, nonché l'iter logico seguito per addivenire al presente esito.

Parimenti infondata, dunque, è la richiesta di risarcimento danno per perdita di chance.

Le spese possono essere compensate, stante l'andamento del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Arturo Levato, Referendario


Avv. Francesco Botta

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